Abbiamo affrontato in questo sito, nel post “verso un futuro incerto”, la questione del “potere” del denaro e quanto ciò sottenda e ci riguardi direttamente. Ora ci poniamo alcune domande e facciamo delle considerazioni. Quanto ci preoccupa la presente crisi finanziaria? Quanto sappiamo da dove deriva e perché il debito dell’Italia è al 120% del proprio PIL, ma soprattutto, siamo indebitati con chi e per quale ragione? Perché più le Banche guadagnano e più il debito pubblico aumenta? Le ricette proposte dal nostro governo per superare questa crisi sono sostanzialmente rivolte al saldo del nostro debito, misure di austerità, tagli alla spesa sociale per raggranellare gli euro necessari a risollevarci dalla profonda voragine nella quale siamo caduti. Come diceva un noto fisico “pazzia è credere di ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose…”. É matematicamente comprovato che dal debito, con gli attuali sistemi e soluzioni proposte, non ne usciremo mai, tanto meno dalla crisi economica, se non grazie ad una radicale rivoluzione del sistema economico-finanziario. Il perché è semplice: la “”moneta” EURO è UNA PURA TRUFFA, a danno delle popolazioni e a favore di chi ne ha il monopolio assoluto, che non sono gli Stati e tanto meno l’Unione Europea, ma un’insieme di entità private a fine di lucro, le banche. Infatti, la “MONETA “ euro è solo e soltanto un pezzo di carta stampato e non un “TITOLO” AL PORTATORE come lo era la £ira, quella di proprietà dello Stato Italiano e non della Banca Centrale d’Italia (entità privata). Nel “negozio giuridico” si ha effetto di “scambio” solo se entrambi i negoziatori sono in buona fede ed entrambe le parti mantengono fede agli impegni presi e gli adempiono pedissequamente e completamente. Così dovrebbe accadere nell’emissione di titolo di stato in controparte di euro (il debito pubblico). Ma vediamo assieme gradino per gradino tutta la “Ratio”; affrontare le questioni economiche è per i più una questione difficile, incomprensibile, qui di seguito una sintesi che cerca di essere la più semplice possibile, alla portata di tutti.

Già nel post “dal denaro al donare” avevamo cercato di spiegare nel modo più semplice che cosa sono le monete e come funzionano; ora approfondiamo la questione valutando che nell’attuale sistema monetario, se da una parte un prestatore d’opera, di servizi o di beni concede nell’operazione di transazione negoziale un valore reale in corrispettivo della sua prestazione, merce, bene, viceversa la parte contrapposta dispone solo di un foglio di carta (banconote), senza alcun corrispettivo aureo o di qualunque altro valore reale, se non il CORSO FORZOSO e la assoluta carenza di “TITOLO”. Analizziamo cosa significa concretamente questa parola.

Titolo: Sta ad indicare la ragione giustificatrice, la base giuridica di una determinata situazione. Per esempio, si dice che il Titolo per l’acquisto di un certo bene può essere un contratto di compravendita. Molto spesso, anzi, si usa il termine Titolo proprio per indicare il contratto o l’atto di acquisto.

Titolo di credito: Documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore, legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo stesso (artt. 1992 ss. c.c.). La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento del credito, in quanto quest’ultimo viene ceduto attraverso il trasferimento del documento che l’incorpora.

I Titoli possono classificarsi, in base al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione, in: 1) titoli causali, nei quali è indicato il rapporto sottostante l’emissione del titolo. Esempio: l’azione e l’obbligazione di società; la fede di credito; i titoli rappresentativi di merci; 2) titoli astratti, in cui, invece, il rapporto sottostante non è enunciato ed è, perciò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede di essi. Esempio: la cambiale e l’assegno circolare.

Inoltre, i titoli si distinguono anche in base al loro regime di circolazione: 1) titoli nominativi: intestati ad una determinata persona 2) titoli allordine: intestati anch’essi ad un titolare; l’intestazione, però, risulta unicamente dal titolo e l’emittente non è tenuto a registrarla; 3) titoli al portatore: non intestati ad alcun titolare. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo.

Ulteriore carattere dei titoli è che essi costituiscono titolo esecutivo. Le principali figure sono costituite da: cambiale; assegno bancario e circolare; azioni della società.

Titolo esecutivo: è l’atto in base al quale è possibile iniziare l’esecuzione forzata. Più precisamente, esso è il documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui risulta un diritto di credito: certo (la cui esistenza sia certa); liquido (determinato nel suo ammontare); esigibile (non sottoposto né a condizione, né a termine).

Sono titoli esecutivi (art. 474, co. 2, c.p.c.): 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (titoli giudiziali); 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (titoli stragiudiziali); 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (titoli stragiudiziali).

Arriviamo quindi alla MONETA, l’euro: Bene comunemente accettato come unità di misura del valore, mezzo di scambio e di pagamento.
In teoria, la funzione di intermediario degli scambi potrebbe essere svolta da una qualunque merce convenzionalmente accettata da tutti (la moneta è, appunto, accettata per convenzione da tutti gli operatori del sistema economico). In pratica, la moneta deve possedere alcune caratteristiche che la rendano atta a svolgere tale funzione:
— facile trasferibilità;
— conservabilità;
— divisibilità;
— stabilità di valore;
— omogeneità.
Anche se i beni che posseggono questi requisiti in misura maggiore sono l’oro e l’argento (v. Moneta merce), in tutti i sistemi economici contemporanei i metalli preziosi sono stati sostituiti dalla carta-moneta, costituita da foglietti di carta speciale, filigranata, sui quali sono stampati particolari diciture e figure aventi lo scopo di certificare il valore monetario (ed evitarne l’eventuale falsificazione). L’utilizzo della moneta merce, infatti, presenta l’incoveniente di richiedere ingenti risorse per la sua produzione (occorre estrarre il metallo prezioso, lavorarlo ecc.); ma, soprattutto, niente assicura che l’offerta di moneta merce segua lo svilupo dell’attività economica.
Considerata nei suoi diversi aspetti, la moneta può assumere diverse funzioni a seconda dell’importanza che ad essa viene attribuita dall’indivuo che la detiene.
Come intermediaria degli scambi, costituisce una terza merce da utilizzare nello scambio tra due diverse merci; è dunque un bene generico, accettato da entrambe le parti contraenti, da utilizzare nello scambio di due beni particolari eliminando le difficoltà che potrebbero sorgere dalle varie necessità degli individui.
Come unità di misura permette la comparazione del valore di due beni attraverso la determinazione del loro prezzo espresso in unità monetarie; questa funzione consente di eliminare gli inconvenienti che sorgono nella determinazione del rapporto di scambio tra due beni, tipici di un’economia di baratto.


Si noti che questa funzione di unità di conto può essere assolta anche da monete che non esistono fisicamente: l’ECU, per esempio, non era coniato ma rappresentava l’unità di conto all’interno dello SME.
Come fondo di valore può essere accumulata nel tempo e, quindi, costituire un fondo di ricchezza per l’operatore.

Moneta legale: Moneta che si è obbligati (per legge) ad accettare in pagamento dei beni venduti. Non sempre la moneta legale presuppone un sistema monetario a corso forzoso, quando, durant il XIX secolo, le autorità governative attribuirono la natura di moneta legale ai biglietti emessi dagli istituti di emissione, fu prevista la possibilità, per il possessore, di chiederne la conversione in oro o in argento (anche per la £ira vigeva questa norma).

Banconota (o nota di banco): è la moneta cartacea emessa dalla banca centrale.
La banconota ha corso legale, cioè è pagabile a vista e al portatore; essa si differenzia dal biglietto di Stato, che è emesso direttamente dal Ministero del tesoro.

Corso: definito anche quotazione, è il prezzo unitario attribuito durante una contrattazione ufficiale ad un titolo o ad una merce.

Corso forzoso: corso di una moneta per la quale non sussiste l’obbligo dell’istituto di emissione di convertire la moneta stessa in oro od in altra moneta convertibile. (ERGO QUESTA “MONETA” NON E’ UN TITOLO)

La moneta da vari secoli è stata (fino a qualche decennio fa) mutata principalmente in “banconote” per vari motivi e soprattutto per ragioni di maneggevolezza e praticità varie.

Inizialmente la banconota fra le altre virtù aveva il pregio di essere un TITOLO (firma, importo, luogo di pagamento, emissione, numero di serie, etc., etc.) in particolare era a tutti gli effetti un “TITOLO AL PORTATORE” DI CUI CONTENEVA TUTTI GLI ELEMENTI, tant’è che se ci si recava alla Banca d’Italia con una mazzetta di banconote in lire e si richiedeva la conversione in oro, teoricamente, lo si otteneva in quanto portatori di un “TITOLO” (di credito al portatore).

Oggi, l’EURO per avere un qualche “titolo” ad una qualche identità e parvenza giuridica di un qualche genere, e avere quindi “diritto” a non essere replicato da altri ed a non essere “falsificato” (qualcuno ci dovrebbe spiegare come si fa a falsificare un falso) ha dovuto ricorrere all’espediente della registrazione del copyright con l’imposizione della © del MARCHIO COPYRIGHT registrato (cercatelo su le banconote euro, è piccolo ma si vede), il che è dimostrazione di manifesta dichiarazione di prevaricazione usuraria di diritti che altrimenti, e normalmente, spetterebbero ad altri. Oltre a ciò, sull’Euro mancano completamente; firma leggibile, luogo di pagamento, emissione, numero di serie (il numero impresso sulle banconote non è di serie, provare per credere: ad ogni lettera impressa – “S”, “P”, “U” ecc. – che identifica il paese, è associato un numero es. S 28177103041, provate a fare per ogni moneta con la stessa lettera questa somma 2+8+1+7+7+1+3+4+1= 34, 3+4= 7 otterrete sempre lo stesso risultato il che dimostra che: non è un numero di serie.)

Visto ciò, i signori banchieri ci dovrebbero chiarire, e dimostrare come, chi, e quando li ha autorizzati ad obbligarci a sostituire le monete che erano nostre (che racchiudevano in sé tutte le caratteristiche del titolo che abbiamo viste) per sostituirceli con dei pezzi di carta che non sono più nostri, che ci indebitano voracemente sempre più e che contengono in se tutti gli elementi per determinare la invalidità del NEGOZIO GIURIDICO, di fatto ponendo fuori della legge tutte l’operazione di transazioni effettuate in euro nel corso degli anni. Cosa ampiamente denunciata a varie Procure della Repubblica nel corso degli anni e di cui la magistratura (a quel che ci risulta) non ha tenuto finora in alcun conto.

Analizziamo ora le violazioni costituzionali nell’esercizio della politica monetaria

Premessa. La sentenza 16751/2006 delle sezioni unite.

Con sentenza 2978/05 la Banca D’Italia veniva condannata a restituire ad un cittadino (l’attore) la somma di euro 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito da signoraggio. In tale sentenza il giudice di pace di Lecce sottolineava come la Banca d’Italia nel periodo 1996-2003 si fosse appropriata indebitamente di una somma pari a 5 miliardi di euro, e di come tale somma corrispondesse alla media di 87 euro per ogni cittadino residente in Italia al 31.12.2003

La Banca d’Italia, avversò detta sentenza, ricorse in Cassazione.

Il 21 luglio 2006 con la sentenza n. 16751la Cassazione accoglievano il ricorso di Banca d’Italia sostenendo che: “la pretesa del cittadino nei confronti dell’istituto di emissione esula dall’ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario, sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto”.

Per comprendere tali sentenze, ed il problema da esse sollevato, si devono preliminarmente esaminare tre questioni:

  1. cosa si intenda per signoraggio;

  2. la natura giuridica e il funzionamento della Banca d’Italia;

  3. la natura e le funzioni della BCE;

Questione 1: Il signoraggio

L’espressione risale ai secoli scorsi quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento). Ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d’oro e argento che portava alla zecca. Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore (dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto). In cambio di questa garanzia tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l’esercizio di questo potere sovrano venne chiamata signoraggio. Il signoraggio, dunque, indicava (e in parte indica tutt’ora) il guadagno dello Stato nell’emettere la valuta.

Se in un primo tempo il valore della moneta era dato dalla quantità e dalla purezza del metallo prezioso in essa contenuto, con l’avvento della carta moneta il valore del biglietto veniva garantito dalla riserva aurea dello Stato, ovvero i biglietti erano convertibili in oro.

Il 22 Luglio 1944, gli stati del mondo, a Bretton Woods costituirono il Fondo Monetario Internazionale e decisero un nuovo sistema monetario: tutte le monete erano convertibili in dollari, ma solo il dollaro era convertibile in oro. In altre parole, si era creata una sorta di riserva aurea indiretta.

Tutti gli Stati del mondo costituirono, quindi, riserve in dollari per garantire la loro moneta.

Quali furono le conseguenze?

Per garantire l’equilibrio del sistema, e la richiesta di dollari avanzata dai paesi che dovevano garantire la loro moneta, gli Stati Uniti stamparono più dollari di quelli necessari alla sua, precedente, circolazione interna.

Nel 1970 l’OPEC, cioè il cartello dei produttori di petrolio, non solo aumentò il prezzo del greggio, ma pretese che questo fosse pagato in oro e non più in dollari.
Gli stati che avevano riserve in dollari, cercarono di cambiarli in oro, oro che si sarebbe dovuto trovare nei forzieri di Fort Knox in USA. Purtroppo, solo in quel momento, si scopri che l’oro non era sufficiente e non copriva il valore dei dollari circolanti in tutto il mondo.
Le riserve auree nel mondo (valutate al 1975) non superavano le 200.000 tonnellate, mentre per coprire tutte le monete circolanti ne sarebbero occorse 75.000.000. Il che vuol dire che ogni moneta aveva una copertura del suo valore pari allo 0,3 % in oro.
Il 15 agosto 1971, Nixon annunciava a Camp David, con decisione unilaterale, di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. Da allora i paesi continuano a stampare moneta cartacea priva di qualsiasi garanzia.

In altre parole: la riserva aurea non esisteva più, e quindi la moneta diventava un valore unicamente virtuale, e non ancorato all’oro, come era avvenuto per secoli.

Questione due: La Banca d’Italia. Natura giuridica e funzionamento.

In Italia, dal 1936 grazie alla Legge bancaria (R.D.L. 375 del 12.03.1936 convertito nella Legge 441 del 07.03.1938) e al successivo “Statuto” approvato con R.D. 1067 del 11.06.36, la Banca D’Italia, trasformata in istituto di diritto pubblico, esercita in regime di monopolio la funzione di emissione della carta moneta (con esclusione delle monete metalliche la cui competenza esclusiva è riservata al Tesoro dello Stato).

Sin qui parrebbe che il potere sovrano di emettere moneta, essendo stato delegato ad un istituto di diritto pubblico, continui ad appartenere allo Stato e che sempre allo Stato vada il c.d. reddito da signoraggio. Ma non è così.

Per vedere come questo non corrisponda al vero è nenessario andare ad analizzare lo statuto della Banca D’Italia, il suo funzionamento e le sue “anomalie”:

I° Anomalia

I principali compiti, e funzioni, che la legge del 1936 affida alla Banca d’Italia sono: 1) Istituto di emissione. Anche se, come vedremo dopo, dal 1° gennaio 2002, con il Trattato di Mastricht, l’emissione delle banconote in euro aventi corso legale in Europa è compito della Banca centrale europea; 2) Gestione della tesoreria provinciale dello Stato; 3) Funzione di vigilanza sul sistema creditizio

L’organizzazione interna ricalca sostanzialmente quella che è propria di una società per azioni. Così vi troviamo: 1) un capitale sociale, suddiviso in quote detenute di partecipanti; 2) un consiglio di amministrazione; 3) un collegio sindacale; 3) gli Organi Amministrativi e di Controllo, come avviene nelle società per azioni, sono nominati dall’assemblea Generale dei “partecipanti”: in particolare il Consiglio Superiore, che poi provvede a nominare tra i propri componenti il Comitato, il Governatore, il direttore Generale e i due vice Direttori Generali; 4) I portatori delle quote si riuniscono annualmente in assemblea generale ordinaria. Inoltre i partecipanti, come gli azionisti di una società per azioni, hanno diritto: al rendiconto annuale della gestione sulla base del bilancio (da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea); alla partecipazione all’utile della gestione; ai frutti derivanti dall’investimento delle riserve del patrimonio netto.

Questa analisi non ci porta ancora a privare la Banca D’Italia della qualifica di ente pubblico. Infatti, come ribadito anche dalla Cassazione, un ente si definisce pubblico quando, pur essendo privatizzato, ha un fine pubblico e un sistema di controlli pubblici. Ma la Banca d’Italia risponde a tali requisiti?

Sul fine pubblico nulla da eccepire, trattandosi di un istituto di emissione; il problema sono i controlli da parte dello Stato che nella sostanza non esistono. Questo perché gli organi amministrativi e di controllo della Banca d’Italia sono nominati dall’Assemblea Generale dei partecipanti (che sono al 95% dei privati). Il Governo può solo approvare la nomina, o la revoca, di alcune cariche, ma l’approvazione da parte del Governo non influisce minimamente sulla validità della nomina. In soldoni è come se non esistesse.

In conclusione, la Banca d’Italia è un ente privato, strutturato come società per azioni, a cui è affidata, in regime di monopolio, la funzione statale di emissione di carta moneta, senza controlli da parte dello Stato.

II° Anomalia

La Banca D’Italia abbiamo detto che è per il 95% in mano a privati. Essi sono:

Gruppo Intesa (27,2%);

BNL (2,83%)

Gruppo San Paolo (17,23%)

Monte dei Paschi di Siena (2,50%)

Gruppo Capitalia (11,15%)

Gruppo La Fondiaria (2%)

Gruppo Unicredito (10,97%)

Gruppo Premafin (2%)

Assicurazioni Generali (6,33%)

Cassa di Risparmio di Firenze (1,85%)

INPS (5%)

RAS (1,33%)

Banca Carige (3,96%)

privati (5,65%)

Dall’analisi dei soci ci rendiamo conto che solo il 5% del capitale è dell’INPS, ovvero di una società pubblica. Dunque la banca D’Italia è per il 95% in mano a banche private. Ma qui risulta evidente la seconda forte anomalia. Infatti abbiamo detto che con la legge bancaria del 1936 a Banca D’Italia è stato demandato il compito di vigilanza sulle altre banche. Ora, le banche sono proprietarie della Banca che dovrebbe su di loro vigilare ed, attraverso i consigli di amministrazione, nominano Governatori e Direttori; ciò vuol dire, in altre parole, che i controllati controllano i controllori, e non vicerversa.

III° Anomalia

Riguarda gli art. 54 e 56 del Titolo IV (BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE)

In base all’art. 54 la quota di utili da assegnare allo Stato corrisponde circa al 50% dell’Utile di Esercizio del Bilancio Annuale, dedotto il 40% accantonato a riserve e il 10 % del capitale sociale attribuiti ai partecipanti.

L’art. 56, inoltre, prevede che una quota, a valere sul fruttato delle riserve medesime, sia distribuita ai partecipanti al capitale sociale (come annualmente deliberato dall’assemblea).

Analizziamo nei fatti le conseguenze di queste norme. Come sottolinea la CTU redatta dal perito nella sentenza n. 2978/05 del giudice di pace di Lecce, nella causa sul signoraggio, l’accantonamento dei frutti delle riserve (e l’assegnazione di parte di essi ai partecipanti) determina una incremento (e una decurtazione) delle riserve stesse quale partita negativa del conto economico e, pertanto, il risultato di esercizio è rappresentato in bilancio al netto di tale posta.

Gli accantonamenti a riserve generano patrimonio e frutti ad esclusivo vantaggio dei partecipanti al capitale sociale dell’Istituto e, per contro, rappresentano un reddito sottratto alla competenza dello Stato.

Inoltre, la quota di riserve attribuita annualmente ai partecipanti (quota stabilita in assoluta autonomia dal Consiglio di Amministrazione della Banca d’Italia), ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, è sovente sensibilmente superiore alla quota di utile assegnata allo Stato (ad esempio nel 2003 al netto degli accantonamenti a riserve, sia stato corrisposto un dividendo per ogni quota di partecipazione unitaria pari a circa il 300% del valore della stessa. Dividenti andati tutti a privati (le banche) e che concorrono alla formazione del debito pubblico.

Insomma è evidente come la Banca D’Italia assolva ai fini che dovrebbero essere di natura pubblica in piena autonomia e indipendenza, ritraendone utili e frutti che divide tra i “partecipanti” privati.

Quindi, ricapitoliamo:

  • la Banca D’Italia è una società privata, detenuta per il 95% da privati;

  • gli Organi Amministrativi e di Controllo della Banca d’Italia, come avviene nelle società per azioni, sono nominati dall’assemblea Generale dei “partecipanti” (cui il 95% sono privati): in particolare il Consiglio Superiore, che poi provvede a nominare tra i propri componenti il Comitato, il Governatore, il direttore Generale e i due vice Direttori Generali;

  • con la legge 82 del 07.02.1992 varata dal ministro del Tesoro Guido Carli (già governatore della Banca d’Italia), è stata attribuita alla Banca d’Italia la facoltà di variare il tasso ufficiale di sconto senza doverlo più concordare con il Tesoro. Ovvero autonomamente un gruppo di banche private decide per lo Stato italiano il costo del denaro.
  • Annualmente, il Consiglio di Amministrazione, autonomamente eletto (dai soci privati), stabilisce quote di riserva variabili che, spesso, producono una quota di utili superiore alla quota di utili che viene data allo Stato, tali utili (risultato degli interessi sul prestito) la Banca d’Italia li distribuisce tra i suoi soci che sono al 95% privati;

  • gli utili distribuiti alle banche private costituiscono un debito contratto dallo Stato e vanno ad incrementare il debito pubblico.

Stante la situazione appena descritta appare chiaro che la sovranità monetaria è esercitata da una società a capitale privato con scopo di lucro che decide in piena autonomia il costo del denaro.

Da questi elementi può affermarsi che lo Stato, da tempo, ha ceduto la propria sovranità monetaria in favore di un ente privato (non certo pubblico), ovvero la Banca d’Italia.

Questione tre: La BCE. Natura e funzioni.

C’è da domandarsi se qualcosa è cambiato con l’ingresso dell’Italia in Europa. da un analisi approfondita si scopre che non è cambiato quasi nulla. Le anomalie sono addirittura maggiori. Vediamole.

I° Anomalia

Il 7 febbraio 1992 Giulio Andreotti come Presidente del Consiglio assieme al Ministro degli Esteri Gianni de Michelis e il Ministro del Tesoro Guido Carli (già governatore di Banca d’Italia) firmano il Trattato di Maastricht.

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono stati istituiti dal Trattato di Maastricht.

Il SEBC è un’organizzazione, formata dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell’Unione europea, che ha il compito di emettere la moneta unica (euro) e di gestire la politica monetaria comune con l’obiettivo fondamentale di mantenere la stabilità dei prezzi.

La BCE, proprietà delle banche centrali, le quali ne sono azioniste, è un soggetto privato con sede a Francoforte.

Inoltre, ex art. 107 del Trattato di Mastricht, la BCE è esplicitamente sottratta ad ogni controllo e governo democratico da parte degli organi dell’Unione Europea. Tale previsione fa si che la BCE sia una sorta di soggetto sovranazionale ed extraterritoriale.

II° Anomalia

Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici delle quote del suo capitale.

Vediamo allora chi sono i soci della BCE

I SOCI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

Banca Nazionale del Belgio (2,83%) Banca centrale del Lussemburgo (0,17%)
Banca Nazionale della Danimarca (1,72%) Banca d’Olanda (4,43%)
Banca Nazionale della Germania (23,40%) Banca nazionale d’Austria (2,30%)
Banca della Grecia (2,16%) Banca del Portogallo (2,01%)
Banca della Spagna (8,78%) Banca di Finlandia (1,43%)
Banca della Francia (16,52%) Banca Centrale di Svezia (2,66%)
Banca Centrale d’Irlanda (1,03%) Banca d’Inghilterra (15,98%)
Banca d’Italia (14,57%)

 

Come si può notare dall’elenco vi sono, tra i sottoscrittori della BCE, tre stati (Svezia, Danimarca ed Inghilterra) che non hanno adottato come moneta l’euro, ma che, in virtù delle loro quote, possono influire sulla politica monetaria dei paesi dell’euro.

Anche in questo caso, dalle anomalie ora sottolineate si evince come, nella sostanza, l’Italia abbia ceduto la sua sovranità monetaria ad un soggetto sovranazionale ed extraterritoriale sottratto ad ogni controllo.

Tale situazione anomala è stata oggetto, da parte di diversi cittadini, di azioni civili e penali contro la Banca d’Italia. Alcune cause sono ancora in corso, altre si sono già concluse. In un solo caso, un giudice di pace di Lecce, ha dato ragione ad un cittadino, come esposto precedentemente. Con il ricorso della Banca d’Italia, in sostanza, la Corte di Cassazione ha detto che il problema della politica monetaria non è sindacabile dal giudice, e quindi, quand’anche da tale politica il cittadino riceva un danno, non ha tutela giurisdizionale.

A questo punto allora dobbiamo porci queste domande.

1) E’ possibile che non esista un interesse protetto del cittadino a che gli atti compiuti dallo Stato assumano o non assumano un determinato contenuto?

2) E se lo Stato, nell’esplicare le proprie funzioni sovrane, viola un diritto dei cittadini arrecando un danno alla popolazione, è possibile che il cittadino non possa far nulla?

Per rispondere alla domanda dobbiamo analizzare il problema alla luce dei principi posti dalla Costituzione.

La Costituzione Italiana. Principi fondamentali e l’incostituzionalità dell’attuale sistema monetario.

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”

Cosa significa esattamente? Cosa si intende per “la sovranità appartiene al popolo” e come viene, questa, esercitata costituzionalmente dal popolo?

I mezzi con cui può essere esercitato tale potere sono diversi. Uno di questi è sicuramente l’elezione dei membri del Parlamento.

Lo Stato è il rappresentante del popolo e tale rappresentanza è regolamentata dalla Costituzione. La Costituzione introduce una vera e propria rappresentanza diretta del popolo da parte dello Stato, nel senso che lo Stato-soggetto agisce non soltanto per conto del popolo, ma anche nel suo nome. La sovranità popolare implica che tutte le funzioni delegate allo Stato, tramite lo strumento costituzionale dell’elezione, devono essere esercitate solo ed esclusivamente nell’interesse del popolo. Infatti, la rappresentatività, per acquistare significato, deve essere connessa all’interesse generale [Cfr. T. MARTINES, Diritto costituzionale, X ed., Milano, 2000, p. 219].

Lo Stato, in qualità di rappresentante, gestisce tale sovranità compiendo “una serie di operazioni per la realizzazione di uno scopo altrui (…)”[S. PUGLIATTI, Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza (1929), ora in Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 166].

Ricordato questo, la domanda da porci è: cosa succede se lo Stato esercita le sue funzioni delegate non nell’interesse della generalità, ma per interessi contingenti di una parte? Esistono limiti a questa rappresentatività? E se si, da chi sono garantiti?

I limiti giuridici di tale rappresentatività sono previsti dalla Costituzione e gli organi di garanzia a ciò preposti, sempre dalla Costituzione, sono innanzitutto il Presidente della Repubblica e in ultima istanza la Corte Costituzionale. E’ a questi organi che il cittadino può, e deve, rivolgersi nel caso in cui i limiti costituzionali di rappresentatività vengano illecitamente esercitati da parte dello Stato.

Se così stanno le cose, la domanda ora da porci è: nel caso di Banca d’Italia e BCE, è stata illecitamente, ovvero incostituzionalmente, esercitata la funzione sovrana di politica monetaria? La risposta è senz’altro positiva.

I diritti fondamentali violati sono due: l’art. 1 e l’art. 11 della Costituzione.

Per quanto riguarda l’art. 1 la violazione consiste nel fatto che lo Stato, delegato dal popolo ad esercitare la funzione sovrana di politica monetaria, l’ha ceduta a soggetto diverso dallo Stato: prima alla Banca D’Italia (di proprietà al 95% di privati), quindi alla BCE (soggetto privato, soprannazionale ed extraterritoriale). In tale ultimo caso, poi, lo Stato ha violato anche l’art. 11 della Costituzione che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L’art. 11 della costituzione consente limitazioni (non già cessioni) della sovranità nazionale solo in favore di altri Stati. Ma la BCE non è uno Stato, né organo di altri Stati.

Inoltre, la sovranità monetaria non è stata ceduta a condizioni di parità (le quote di partecipazione alla BCE non sono paritarie), vi fa parte anche la Banca d’Inghilterra che non fa parte dell’euro e partecipa alle decisioni di politica monetaria del nostro Stato (nonché agli altissimi utili derivanti dal reddito da signoraggio) senza che lo Stato italiano possa in alcun modo interferire nella politica monetaria interna. C’è insomma una palese disparità di trattamento, per giunta a favore di uno stato sovrano estraneo all’area dell’Euro e che, proprio per avere una moneta diversa, potenzialmente può avere un conflitto di interessi con la politica monetaria europea.

Ed ancora. Tale limitazione (non cessione) può essere fatta ai soli fini di assicurare “la pace e la giustizia tra le Nazioni”. I fini della BCE non sono quelli di assicurare pace e giustizia fra le nazioni, ma quello di stabilire una politica monetaria e il possibile lucro su ciò.

In conclusione: se i principi costituzionali da noi citati sono stati intesi correttamente, e se la Costituzione ha ancora un valore, si deve concludere che la cessione dell’esercizio della sovranità monetaria alla Banca d’Italia, alla BCE o a qualsiasi soggetto diverso dallo Stato, viola l’art. 1 della Costituzione e non si giustifica con l’art. 11 della Costituzione. Tutto ciò porta alla logica conseguenza che tutte le leggi, decreti, atti o quant’altro in tal senso sono incostituzionali.

Si ritiene, pertanto che, nel caso in esame, e per le violazioni appena citate, avrebbe dovuto essere investita anche la Corte Costituzionale oltre alla Corte di Cassazione.

In più, una delle più grosse bufale con le quali il Governo ci sta intrattenendo in questi giorni riguardada la costituzionalizzazione del “pareggio di bilancio“, mediante la modifica dell’art. 81 della Costituzione, che riguarda proprio la materia contabile. Questa operazione è un puro e semplice diversivo per sviare l’attenzione della cittadinanza, difatti l’interpretazione corrente del quarto comma di detto articolo (obbligo di copertura per la spesa) è qualificata come “criterio ordinatore dei valori costituzionali”, ciò significa che lo Stato può provvedere alla soddisfazione degli stessi nei limiti delle risorse di cui dispone, ma già nel 1966 con la sentenza numero 1, la Corte Costituzionale è intervenuta delineando la necessità di un “tendenziale equilibrio fra entrate e spese”. Si tratta di 45 anni fa… Tant’è che nessuno parla mai dei rendimenti sui titoli di Stato di cui il nostro bilancio è stato gravato dal divorzio fra Banca d’Italia (privatizzata) e Tesoro (pubblico) nel 1981, che sono stati il vero propellente del raddoppio dell’indebitamento pubblico degli anni ’80. Altro che colpa dell’eccessiva spesa sociale!
La soluzione proposta dal governo, e quella a cui devono ricorrere i Comuni, schiacciati dal “patto di stabilità” è: privatizzare, vendere i beni pubblici; ma vendere e dismettere in un periodo di bassa domanda e di contrazione borsistica significa solo e semplicemente promuovere i saldi di fine stagione sul patrimonio pubblico.

Ci sono delle reali souzioni?

Una domanda: come si fa ad uscire dalla “economia debitoria” (finanziarizzazione dell’economia) senza uscire anche dall’“economia della crescita”?

La più grande crisi dal ‘29” – come è stata definita quella che viviamo – non è il capriccio di entità metafisiche che per placarsi pretendono sacrifici umani, è il risultato di comportamenti criminali di un manipolo di speculatori, e le sue cause strutturali, sistemiche sono da individuare in una crescita smisurata del ricorso a vati tipi di indebitamento: finanziario (derivati, obbligazioni, titoli azionari mobilitati per un valore totale otto volte superiore al Pil reale), monetario (il denaro emesso è 12 volte il Pil mondiale), pubblico (sia quello contratto dai vari stati con altri stati, sia quello verso i propri cittadini-risparmiatori), privato (crediti al consumo, carte di credito…), ecc.
Ma i debiti hanno un difetto: creano i creditori che, presto o tardi, chiedono di essere “onorati”, rimborsati. Se lo fanno si aprono le crisi di insolvenza ad effetto domino; si inizia con i default di istituti di credito immobiliari, banche, assicurazioni, fondi pensionistici e si finisce col minare la credibilità e la “fiducia” verso le istituzioni statali garanti dell’ordine sociale, oltre che dei titoli di credito.

 

Ma a cosa sono serviti queste montagne di debiti accumulati e perché la “governace globale” non si azzarda a interromperne il flusso? Bisogna prendere atto che la speculazione è un sintomo di una malattia che oltre a costituire un problema morale è politico e strutturale.

 

I debiti nelle economie industriali mature, a partire dagli Stati Uniti (il più grande debitore al mondo) hanno cominciato a crescere già a cavallo tra i ’70 e gli ’80. L’immissione di crediti si è resa necessaria perché si erano inceppati i normali meccanismi di profitto-accumulazione-investimenti-riproduzione fino ad allora garantiti dai tradizionali cicli economici produttivi industriali. In altre parole, i debiti sono serviti a mantenere artificialmente elevata la redditività dei capitali investiti. O, se si preferisce, per compensare la scarsa profittabilità del capitale industriale. I debiti, infatti, vengono giustificano per “stimolare” gli investimenti, favorire gli acquisti e i consumi, dare un punto di appoggio (la famosa “leva”) alla crescita economica, far circolare denaro. Un po’ di dopping a fin di bene, poiché al fondo vi è la necessità costitutiva del capitalismo di promuovere in continuazione enormi investimenti tecnologici, organizzativi, di concentrazione e di scala, per mantenere alta la competitività sui mercati globalizzati.

 

La produttività per unità di lavoro è schizzata alle stelle, ma il Pil non ha seguito il trend e l’occupazione (in Occidente) è arrancata. La megamacchina dell’economia finanziaria ha drenato tutto ciò che poteva: lavoro sempre più a basso costo (delocalizzazioni, precariato, femminilizzazione al ribasso del mercato del lavoro, ecc.), risorse naturali saccheggiate, beni comuni espropriati e privatizzati, dal genoma umano a quello di ogni essere vivente brevettabile. L’imperativo di dover vendere sempre di più e a più buon mercato, in una competizione selvaggia e globale, costringe i manager ad uno sforzo espansivo costante, ad investire sempre di più non solo in macchinari, ma in marketing, quindi a ricorrere massicciamente al mercato finanziario per garantirsi i necessari flussi di denaro.

In definitiva la auspicata de-finanziarizzazione dell’economia si può ottenere solo imboccando scientemente la via della decrescita – se si preferisce, si può dire anche: rendere la crescita non necessaria al benessere – che non è solo la inevitabile diminuzione dei flussi di materia e di energia impegnati nei cicli produttivi e di consumo (nelle varie forme di green e blue economy) a fronte della progressiva rarefazione delle materie prime, ma anche la riduzione e ridistribuzione del lavoro necessario alla produzione del reddito e minor ricorso al denaro rendendo usufruibili beni comuni e relazionali. Esattamente il contrario di quanto fanno le “manovre” messe in atto dai vari governi ispirate dalle istituzioni finanziarie. Insomma, diminuendo il peso e la sfera di influenza dell’economia di mercato sulla vita della gente. L’intensificarsi delle crisi (non solo finanziarie) rende sempre più stringente il dilemma: continuare ad inseguire il benessere attraverso la crescita dei beni e dei servizi immessi sul mercato, sapendo che i costi ambientali e sociali per la gran parte delle popolazioni della terra superano di gran lunga i benefici, oppure cambiare rotta usando strumenti di riferimento diversi dal Pil e piloti diversi dalla Bce.

 

Una Soluzione immediata e percorribile (il popolo islandese ce lo insegna) è quella della riappropriazione della Sovranità, monetaria, economica ma non solo. Tutto quello cui stiamo assistendo in questo periodo, oltre ad essere un globale ladrocinio autorizzato, rappresenta una criminalizzazione del dissenso, strapotere del sistema banche-agenzie di rating, azzeramento delle tutele del lavoro, depauperamento del patrimonio pubblico.


Il
soffocamento sociale è iniziato a piccole tappe, con il metodo di molto bastone e poca carota. L’ondata altermondialista iniziata fra Seattle e Goteborg è stata rasa al suolo a Genova, così come sono rimasti inascoltati i movimenti contro la guerra (anzi, le guerre) e così come è stato innalzato un muro di gomma nei confronti del dissenso: dalla scuola, ai beni comuni e alle “grandi opere” per esemplificare. L’Italia oggi è un paese da liberare, solo che la liberazione di oggi non richiede di andare sulle montagne, ma di riprendersela proprio tutta. Da cima a fondo, in tutti i luoghi dell’abitare. Senza una riaffermazione di sovranità e indipendenza, nessun cambiamento potrà mai essere possibile per permettere una società non diciamo più equa, ma almeno più ragionevole. È davvero ora di una “democrazia a chilometro zero“. Per mettere in moto questa soluzione c’è bisogno dell’azione di ogni singola persona di buona volontà, del “mutamento collettivo dei songoli”. Molti gli ionnovatori che in questi decenni hanno preparato la strada, proponendo sistemi di Economia Solidale, filiere corte, politiche di decrescita, monete locali, risparmio energetico e molto altro, non ci resta che percorrere queste strade tutti assieme.

Un altro mondo è possibile!