statuto

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
Oggi 26 maggio 2003 in  Verona, i sottoscritti signore e signori, cooperative, associazioni, organismi di volontariato, imprese agricole,piccoli produttori agricoli, contadini, contadine, veri artigiani e consumatori critici, ecc. dopo un percorso comune, si riuniscono per costituire, ai sensi dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, un’Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata:
NATURAL/MENTE VERONA” e per stendere e approvare le norme dello Statuto che segue.
STATUTO

Art.1 – Costituzione -
A norma dell’art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un’Associazione Culturale di  Promozione Sociale denominata:
NATURAL/MENTE VERONA”
L’Associazione ha sede a: Verona ““ via Murari Bra, 38 (presso La Coop. LA RONDINE Bottega del Commercio Equo Solidale)
Art.2 ““ Scopo e oggetto ““
Lo scopo dell’Associazione è rendere visibile e facilmente fruibile a Verona un diverso modo di fare economia, non basato solo sul profitto, ma sul lavoro autogestito, sulla solidarietà  e sullo scambio anziché sulla concorrenza; sul recupero di antichi saperi, sapori e lavori;  su progetti che collaborino con la natura e non la distruggano, che salvaguardino la biodiversità , la salute delle donne, degli uomini, dei bambini e tutto ciò che concorre a formare una comunità  al fine che possa vivere in pace.
Per rendere visibile tutto ciò l’associazione  si incarica di promuovere:
1. Mercatini settimanali
2. Festa e mercatino mensile
3. Festa annuale dell’economia sociale.
L’Associazione intende inoltre organizzare manifestazioni culturali, artistiche, sociali ed educative sulle pratiche di economia sociale a carattere locale .
L’Associazione promuoverà  confronti e percorsi comuni tra i soci e le socie.
L’Associazione intende altresì operare in rete ed in collaborazione con gli enti locali, le agenzie del territorio, le associazioni , gli organismi ed i gruppi che operano con finalità  analoghe ed affini alle proprie finalità , valorizzando le competenze e i saperi  e gli apporti di ciascuno.
L’ Associazione potrà  inoltre svolgere attività  economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliare. Potrà  altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati e realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato.
L’Associazione prevalentemente opererà  con il libero e gratuito apporto dei soci. Potrà , in caso di necessità , acquisire competenze professionali specialistiche ricorrendo all’assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art.3 – Soci/e
I/le Soci/e sono coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, collaborano alle attività  associative e/o usufruiscono dei servizi dell’Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.
I soci possono essere persone fisiche, giuridiche, enti ed organismi associativi. I soggetti collettivi devono nominare un rappresentante.
Art.4 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea ; il Consiglio Direttivo; il/la Presidente.
Art.5 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di adesione annuale. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Spetta all’Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell’Associazione, la
determinazione dei programmi operativi dell’Associazione e la verifica della loro attuazione, l’elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto. Ogni Socio/a ha diritto a esprimere un solo voto, con la possibilità  di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.
Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà  più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.
In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle  presenti.
La convocazione  dell’Assemblea avverrà  a mezzo di lettera inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell’ Assemblea.
Art.6 – Consiglio Direttivo -
Il Consiglio Direttivo è composto da 5   a 11 membri, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.
In particolare il Consiglio Direttivo: predispone i bilanci annuali di esercizio; delibera l’ammissione, la decadenza, il recesso e l’esclusione dei soci; cura l’esecuzione delle delibere assembleari; emana l’eventuale regolamento interno dell’Associazione; determina le quote sociali annuali e gli altri contributi supplementari. Provvede per l’apertura e l’eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità  di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà  dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.
Art.7 – Presidente -
Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell’Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell’Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell’Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.
Il Presidente porta a esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell’Associazione.
Art.8 – Delibere -
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell’apposito libro dei verbali.
Art.9 – Quote -
Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell’Associazione versando la quota associativa annuale, partecipando e promuovendo iniziative conformi alle finalità  dell’Associazione.
Art.10 – Ammissione ““
Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.
Nella domanda il richiedente dovrà  indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti. La qualifica di Socio viene conferita con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Art.11 – Cessazione -
I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.
Art.12 – Recesso -
Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività  dell’Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l’accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.
Art.13 – Decadenza -
Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.
Art.14 – Esclusione -
Può essere escluso il Socio:
a) che svolga attività  in contrasto con quelle dell’Associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che  senza  giustificato  motivo  non  adempia  puntualmente  agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;
d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità  anagrafica.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
Art.15 – Diritti -
I Soci che cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già  versate.
Art.16 – Esercizio Sociale -
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità  istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività  istituzionali statutariamente previste.
Art.17 – Patrimonio Sociale e Risorse Economiche -
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi supplementari da parte dei Soci, dalle donazioni e da ogni bene che potrà  essere conseguito nel rispetto della normativa di legge vigente.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà : a) con le contribuzioni annuali, obbligatorie dei soci;
b) con i proventi delle attività  sociali, derivanti anche dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività  economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
c) con contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
L’Associazione potrà  auto-finanziarsi anche attraverso iniziative promozionali, quali feste,  sottoscrizioni e raccolte occasionali di fondi.
Art.18 – Scioglimento -
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione potrà  essere deciso dall’Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità  di cui all’art 5
Art.19 – Liquidazione -
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà  devoluto interamente in attività  o ad organizzazioni analoghe a quelle dell’Associazione con fini di utilità  sociale, sentito il parere dell’Autorithy, di cui all’art. 3, comma 190, Legge 23/12/96 n. 662.
Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.
Art.20 – Clausola compromissoria -
Su controversie nascenti dall’interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l’Associazione in relazione alle attività  sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal pretore territorialmente competente.
L’arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità  di procedura, con l’obbligo di assicurare l’esercizio del diritto di contraddittorio.